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Pedone investito di notte fuori dalle strisce? Il 70% della colpa è sua

Gran parte della colpa è di chi ha attraversato di notte in condizioni proibitive, residuale la quota a carico dall'automobilista che non cede il passo. Il 70 per cento della responsabilità per l'investimento avvenuto fuori dalle strisce pedonali va ricondotta al pedone investito, per non aver rispettato l'obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture. Il 30 per cento va al conducente investitore che, invece, non ha consentito di completare l'attraversamento della carreggiata alla vittima. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 5399 del 5 marzo 2013, ha respinto il ricorso di una 72enne contro la decisione del tribunale di Roma che ha ascritto nella misura del 70 per cento a responsabilità della vittima e del 30 per cento del conducente investitore.

Il caso
La terza sezione civile, in linea con la Corte territoriale, ha osservato che l'attraversamento era avvenuto in ora serale, in prossimità di una fermata dell'autobus e fuori dalle strisce pedonali, su una strada a doppia corsia e priva d'illuminazione. Mentre alcune auto si erano fermate per favorire il passaggio dei pedoni, il conducente, in fase di sorpasso, era uscita dalla fila investendo la donna. Insomma, ai sensi del codice della strada la vittima non ha rispettato l'obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture, oltretutto attraversando fuori delle strisce, mentre, il conducente non ha consentito al pedone che aveva cominciato l'attraversamento di completare il passaggio, non dimostrando né di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno né di aver osservato le cautele necessarie in fase di sorpasso. «È compito del giudice di merito - si legge in sentenza - valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente. La previsione secondo cui i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti non è in contrasto con quella per cui sulle strade prive di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza; ne può essere taciuto che la sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che, nella specie, non era dimostrato il presupposto della mancanza di attraversamenti pedonali entro un raggio di cento metri (articolo 190 Cds)». Alla ricorrente non resta che pagare due mila euro di spese.

Vanessa Ranucci www.cassazione.net

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